Il gratuito patrocinio è lo strumento previsto nel nostro ordinamento per assicurare alle persone in difficoltà economiche il pieno esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
L'istituto riconosce all’indagato, all’imputato, alla persona offesa ed al danneggiato dal reato la possibilità di nominare un difensore di fiducia senza sostenere alcun costo o spesa.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOPossono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito penale:
aventi un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01. Ai fini della determinazione dell’importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.
L’ammissione è esclusa:
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta:
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Presentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto ivi dichiarato (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il Magistrato competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
NOTA BENELa falsità o le omissioni contenute nell’istanza o nelle autodichiarazioni configurano un’ipotesi di delitto con conseguente punizione con pena detentiva e con pena pecuniaria oltre che, la decadenza dal beneficio accordato con effetto retroattivo e il diritto dello Stato al recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte da parte del’Erario.
Il Decreto Legge 20 febbraio 2009 n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori" ha riconosciuto alle vittime di reati di natura sessuale (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) e stalking (612 bis c.p.) la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito previsti dalla disciplina ordinaria. La persona offesa, quindi, potrà richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio anche nel caso in cui il suo reddito sia superiore a € 12.838,01.
TEMPI10 giorni dalla presentazione dell'istanza.
COSTILa richiesta non comporta alcun costo.