Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell’assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell’ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
Può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile:
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto soltanto del reddito del richiedente nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o nelle cause in cui gli interessi dello stesso sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (conviventi).
Si segnalano i seguenti ipotesi particolari:
La richiesta di patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili delle seguenti
Autorità giudiziarie:
Di seguito i riferimenti relativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli:
Coordinatore: Cons. Avv. Narcisa Roxana Stoinoiu
Orario al pubblico: Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ; Il venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Mail: info@ordineavvocatitivoli.it
Pec: comunicazioni@pecavvocatitivoli.it
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere presentate online dal Difensore.
Una volta ricevuta l'istanza il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità e, entro 10 giorni emette un provvedimento che potrà essere:
Il provvedimento sarà comunicato all'interessato, al giudice competente, all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Succesivamente al ricevimento della comunicazione del provvedimento, l'interessato potrà scegliere un difensore, competente nel Distretto della Corte di Appello, dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.
NOTA BENELo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dall'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002 e in caso di revoca del patrocinio.
COSTILa richiesta non comporta alcun costo.