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Patrocinio a spese dello Stato - Civile

COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell’assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell’ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
  • qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore;
  • per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del c.p., 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 43 e 73 del 1973, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 115/02 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) artt. Da 74 a 89 e da 119 a 136.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile:

  • il cittadino italiano;
  • il cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  •  l’apolide;
  • gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto soltanto del reddito del richiedente nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o nelle cause in cui gli interessi dello stesso sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (conviventi).

Si segnalano i seguenti ipotesi particolari:

  • la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
DOVE SI RICHIEDE

La richiesta di patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili delle seguenti
Autorità giudiziarie:

  • Tribunale Ordinario di Tivoli;
  • Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, anche per le mediazioni in materie obbligatorie.

Di seguito i riferimenti relativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli:
Coordinatore: Cons. Avv.  Narcisa Roxana Stoinoiu
Orario al pubblico: Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ; Il venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Mail:  info@ordineavvocatitivoli.it
Pec: comunicazioni@pecavvocatitivoli.it

COSA SI RIMBORSA

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

COME SI SVOLGE

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere presentate online dal Difensore.

Una volta ricevuta l'istanza il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità e, entro 10 giorni emette un provvedimento che potrà essere:

  • di accoglimento;
  • di non ammissibilità;
  • di rigetto.

Il provvedimento sarà comunicato all'interessato, al giudice competente, all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati. 

Succesivamente al ricevimento della comunicazione del provvedimento, l'interessato potrà scegliere un difensore, competente nel Distretto della Corte di Appello, dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato

NOTA BENE

Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dall'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002 e in caso di revoca del patrocinio.

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

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