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Iscrizione all'albo dei mediatori familiari ex art. 12-bis disp. att. c.p.c.

COS'È

Presso il Tribunale di Tivoli è istituito l’Elenco dei Mediatori Familiari.
L’elenco è tenuto dal Presidente dal Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Artt. 12-bis e ss. disp. att. c.p.c. inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con decorrenza dal 30 giugno 2023 come disposto dall'art 35 comma 9 del d.lg.s 149/2022.
CHI PUO'RICHIEDERLO

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) e sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al Comitato.

DOVE SI RICHIEDE

Segreteria di Presidenza:
Piano: Terzo
Stanza n. 307

Tel: 0774 451605
E-mail: presidenza.tribunale.tivoli@giustizia.it 

PEC:  presidente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it .

COSA OCCORRE

È possibile presentare domanda inviando all'indirizzo PEC: presidente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it  i documenti di seguito elencati:

  • modulo compilato
  • estratto dell'atto di nascita; 
  • certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  • certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
  • attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  • i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

La domanda dovrà essere corredata da una marca di bollo da € 16,00

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell’importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse di Concessioni Governative – Causale: iscrizione nell’albo dei mediatori familiari ex art. 12 bis e ss disp att cpc.

Il mancato pagamento della tassa preclude l’effettiva iscrizione all’elenco dei mediatori familiari (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641).

NOTA BENE

Per richiedere il certificato di iscrizione all’Albo dei Mediatori Familiari è necessario compilare l’apposito modello corredato da una marca da bollo da € 16,00 ed inviarlo tramite PEC:  presidente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it .

Lo stesso potrà essere ritirato presso la stanza 307 del Tribunale, previa richiesta di appuntamento.

Al momento del ritiro del certificato si dovrà consegnare una marca da bollo di € 16,00 e la ricevuta del pagamento tramite PagoPA di un'altra marca da bollo da € 3,92.

Si specifica che tale certificazione sarà utilizzabile solo nei rapporti tra privati così come stabilito dall’art. 40 dpr 445/2000.

COSTI

L'istanza deve essere corredata dal pagamento di una marca da bollo da € 16,00.
Solo dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere versata (mediante versamento sul C/C postale n° 8003 intestato “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara”) la tassa di concessione governativa di € 168,00.

Allegati
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